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L’attuale percorso formativo che abilita all’esercizio professionale e per proseguire i successivi studi si sviluppa secondo le disposizioni del DM del 3 novembre 1999, n.509, così come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n.270. Ogni università può introdurre nel proprio ordinamento didattico delle variazioni, fino a un terzo del programma definito dal DI 2 aprile 2001: “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie” – Allegato I: Obiettivi formativi qualificanti. Tali variazioni consistono nell’introduzione o sottrazione di alcune materie all’interno dei vari settori scientifico-disciplinari, in rapporto alle esigenze sanitarie e di mercato di carattere locale e all’organizzazione del curriculum individuale. Esso si articola su tre livelli sovraordinati e due complmentari:

  1. Laurea in Infermieristica (L) Ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali. E’ il titolo che abilita all’esercizio professionale. La durata accademicamente definita è di 3 anni;
    • Master di primo livello  Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della laurea in Infermieristica, quali:  area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.; Informativa 2
  2. Laurea magistrale (LM) (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS)) – Ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata complessità. La durata è di 2 anni;
    • Master di secondo livello  Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della laurea specialistica;
  3. Dottorato di ricerca (DS) – Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

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Alla formazione post laurea di base, in applicazione all’art.4 della legge n.42 del 1999 e all’art.1, comma 10, della  legge n.1 del 2002, possono partecipare  anche tutti gli altri operatori sanitari tenutari dei precedenti diplomi (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore).

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[toggle_content title=”Normativa …”]
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