Ai sensi dell’art.3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 – “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″:

  • Gli Albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell’Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti;
  • L’insieme degli Albi territoriali di ogni professione forma l’Albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio Nazionale competente. I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai Consigli Nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale.

 

L’obbligatorietà dell’iscrizione, prescritta per tutti coloro che esercitano una professione sanitaria, è stata sancita per la prima volta dall’art.8 del DLCPS 13 settembre 1946, n.233.

 

 In seguito anche il DPR 20 dicembre 1979, n.761 “Stato giuridico del personale delle USL” ed il successivo DPR 27 Marzo 2001, n.220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN“, che disciplinano la normativa concorsuale, dispongono che: “Tutti i sanitari le cui attività configurino assunzione di responsabilità di natura professionale devono essere iscritti ai rispettivi Albi“.

 

 Tutto questo viene ribadito nel D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 e per quanto riguarda gli Infermieri Professionali, gli Assistenti Sanitari e gli Infermieri Pediatrici l’obbligatorietà all’iscrizione all’Albo è rafforzata dai Decreti Ministeriali di istituzione dei relativi Profili Professionali, nonché dalla Legge 26 febbraio 1999, n.42 titolata “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” con la quale viene abrogato il DPR 14 marzo 1974, n.225, ovvero il cosiddetto “mansionario” oltre che dal DL 14 marzo 2005, n.35 recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale“, il quale all’art.2, comma 5, prevede espressamente “Nel caso in cui l’abilitazione professionale costituisce requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative funzioni“.

 

 Al riguardo, si esprime in maniera inequivocabile anche l’art.2, comma 3, della Legge 1o febbraio 2006, n.43, titolata “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, che sancisce l’obbligatorietà anche per i pubblici dipendenti, subordinandola al conseguimento del titolo universitario abilitante e salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della stessa legge.

 


 

L’Albo Professionale si configura come strumento di tutela del cittadino attraverso il quale l’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa può conoscere chi esercita la professione e vigilare sulle loro attività e competenze.