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Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 3, della legge n.43 del 2006, l’iscrizione all’albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, è obbligatoria.

[toggle_content title=”Per saperne di più …” class=”toggle box box_blue”]

[icon_check] In tal senso si è espresso pre primo il D.M. del Ministero della Sanità n.739/1994, che all’art.1 recita “E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile della assistenza generale infermieristica”.

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[icon_check] Vi è, poi, il D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, con cui è stato approvato il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N.”, che all’art.2, lett. d), fissa come requisito generale di ammissione ai concorsi “… l’iscrizione all’Albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale”.

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[icon_check] In tal senso si è espressa fin dal 2002 (decisione n. 84 del 13 dicembre 2002), quindi ancor prima della legge 43/2006, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affermando che “nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione sanitaria, quale è anche e senza ombra di dubbio alcuno quella dell’Infermiere, presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 178/2001). In via specifica, si richiama altresì quanto previsto per i professionisti sanitari dipendenti dal S.S.N. all’art.1, comma 2, del D.P.R. n.761/1979, in combinato disposto con l’allegato 1- ruolo sanitario – tabella I – personale infermieristico”.

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[icon_check]Successivamente, la Dott.ssa Maria Teresa CAMERA, in qualità di Dirigente della Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  a seguito di specifica interrogazione, da parte della Federazione Nazionale, con nota prot. n.0001422-P-08/01/2009 DGRUPS, sottolineava che: “Al riguardo, si osserva che, alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della Legge 1 febbraio 2006, n.43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo professionale sancita dall’art.2 comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente”.

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[icon_check]In data 7 febbraio 2014, il Sottosegretario di Stato per la Salute Paolo FADDA, a seguito di specifica delega da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta all’interpellanza formulata da Pierpaolo VARGIU – Presidente Commissione Sanità Camera dei Deputati – (per chiarimenti sulla sentenza della Cassazione Penale n.6491 del 13 febbraio 2009), puntualizzava che: “La sentenza della Corte di Cassazione prende in considerazione solo il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n.233 del 1946 e non la più recente legge n.43 del 2006, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.
Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n.43 del 2006.
Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n.43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l’articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l’istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto.
I restanti articoli della legge n.43 del 2006, e quindi anche l’articolo 1, sono vigenti“.

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L’iscrizione all’Albo è, dunque, un obbligo giuridico – oltre che deontologico – che non può essere disatteso in quanto definito e normato per poter esercitare la professione infermieristica.

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Per facilitare e monitorare la procedura di accreditamento delle tasse annuali successive a quella di iscrizione, pari attualmente ad €.50,00, è stata stipulata apposita convenzione con le Poste Italiane, che attraverso l’utilizzo di nominale bollettino, con specifico codice a barre, consente di tracciare, senza alcun elemento di confusione, ogni singola operazione in modo circolare tra Collegio – Poste Italiane – Iscritto e viceversa. Tuttavia, nonostante le opportune sollecitazioni, tale procedura viene disattesa in quanto numerosi Iscritti utilizzano bollettini diversi, ossia non pre-codificati, dei quali non viene data alcuna comunicazione al Collegio. Tale disguido si verifica anche per i casi di mancato recapito del predetto bollettino qualora l’Iscritto dimentica di comunicare al Collegio la eventuale variazione del proprio domicilio fiscale.

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Tutto ciò, purtroppo, impone l’attivazione delle prescritte “contestazioni”, con un inevitabile aggravio economico per gli Iscritti interessati e/o il bilancio del Collegio.

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Ad ogni modo, appare opportuno puntualizzare, altresì, che il mancato riscontro della obbligatoria tassa annuale, riconducibile ad un omesso pagamento della stessa, comporta per gli Iscritti interessati una responsabilità di tipo amministrativo, civile e penale.

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Per quanto sopra, si rinnova l’invito ad attenersi scrupolosamente alla procedura originaria e a notificare con tempestività ogni eventuale variazione del proprio domicilio fiscale.

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