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Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 1 e 3, della Legge 1 febbraio 2006, n.43, l’esercizio delle professioni sanitarie è subordinato:

  • al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione, fatto salvo, comunque, il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della predetta legge;
  • all’iscrizione all’Albo, obbligatoria anche per i pubblici dipendenti.

Le forme di esercizio sostanzialmente sono due:

  1. la prima, la più ricorrente è quella esercitata alle dipendenze di Enti pubblici e privati. In tale ambito ed in particolare per il dipendenti di Enti pubblici esiste un vincolo di incompatibilità, che impedisce di svolgere altra o stessa professione per conto di altri o individualmente; […]Approfondisci 3
  2. la seconda è la libera professione che può essere sostanzialmente esercitata in forma individuale o in forma associata. Ossia, le forme di esercizio libero professionale sono quella di lavoratore autonomo, di socio di cooperativa sociale, di socio di studio associato professionale. Inoltre, i  libero professionisti possono correlarsi alle strutture del SSN per arricchire l’offerta sanitaria e per dare risposta alle richieste di interventi integrativi e/o aggiuntivi provenienti dalla collettività. La prima fattispecie deve essere esercitata in conformità alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.175.

Per ogni tipologia occorre fare formale comunicazione all’Ordine.

I cittadini italiani che desiderano svolgere la professione all’estero per avere informazioni in merito alle modalità di esercizio professionale devono rivolgersi direttamente all’Autorità competente del Paese dove intendono lavorare.