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[toggle_content title=”Ordinaria …”]
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La cancellazione ordinaria dall’Albo avviene per cessata attività professionale su richiesta dell’interessato ed a seguito di conferma con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio, previo verifica della regolarità di pagamento della tassa annuale e ratifica della susseguente documentazione, allegata alla domanda in marca da bollo di €.16,00:

  • tessera di iscrizione al Collegio;
  • fotocopia in carta semplice dell’ultima quota d’iscrizione pagata;
  • fotocopia in carta semplice di tutte le facciate di un documento di identità, in corso di validità.

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La domanda deve pervenire entro il 31 dicembre dell’anno corrente per non pagare la quota d’iscrizione dell’anno successivo. La stessa non esime dal pagamento della tassa d’iscrizione per l’anno in corso anche se presentata il 2 gennaio.

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In assenza di formale richiesta non è dato procedere ad alcuna cancellazione e permane l’obbligo di pagamento della tassa annuale di iscrizione.


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[toggle_content title=”D’ufficio …”]
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Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del DLPCS n.233/1946, esiste la cancellazione d’ufficio pronunciata direttamente dal Consiglio Direttivo del Collegio, o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei seguenti casi:

  1. di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
  2. di trasferimento della residenza dell’iscritto all’estero e/o ad ad altra circoscrizione;
  3. di cessazione dell’accordo previsto dal 2° comma dell’art. 9 del predetto decreto;
  4. di morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione.

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In particolare, per quanto concerne la cancellazione di cui al punto 4) si sottolinea che:
  • è applicabile anche nei  confronti di chi, pur avendo versato la quota dell’anno in corso, rimane moroso per annualità pregresse;
  • essa non determina la perdita del diritto per il Collegio di procedere alla riscossione coattiva dei crediti che hanno determinato la morosità;
  • l’azione di recupero della morosità può essere esercitata attraverso l’emissione di un ruolo esattoriale che è immediatamente coattivo o attivando una procedura giudiziale per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell’iscritto interessato.

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