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Si tratta di una procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi dell’Unione Europea e consentire ai professionisti che l’hanno ottenuta, di lavorare in un altro Stato membro.
In sostanza, per un verso, consente al Paese destinatario di verificare e conoscere le abilitazioni e le qualifiche professionali in cui il professionista titolare può operare, per l’altro, di dimostrare che lo stesso ha superato il controllo amministrativo e che le sue qualifiche sono state riconosciute dal Paese estero membro ospitante (o che ha soddisfatto le condizioni previste per la prestazione temporanea di servizi professionali).
La prima cosa da fare per ottenere la tessera professionale europea è di andare sul sito del Mercato Unico Europeo nella sezione “documentazione” da cui si può scaricare il “Manuale dell’utente per la tessera professionale europea” e inviare titoli e diplomi necessari al rilascio della carta. Tutta la procedura può essere fatta utilizzando la lingua d’origine e non quella del paese ospitante.
Inviata la richiesta, bisogna attendere da sette a dieci giorni affinché i coordinatori dell’IMI provvedano all’esame dei titoli e dei diplomi e al rilascio della tessera professionale europea. Qualora la documentazione presentata fosse inadeguata o insufficiente, sarà l’autorità del paese ospitante ad esprimersi.
La procedura consente di ottenere una tessera:

  • illimitata se il professionista intende stabilirsi definitivamente presso il paese ospitante;
  • per 18 mesi se la domanda EPC viene presentata su base temporanea e/o occasionale.

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Nell’ipotesi di trasferimento in Inghilterra, si puntualizza che i Collegi Ipasvi:

  • non devono sottoscrivere il certificato di Good Standing in quanto deve essere rilasciato esclusivamente dal Ministero della Salute;
  • non devono convalidare il modulo allegato nella parte relativa alla buona salute – Good Health – essendo di competenza medica;
  • devono apporre la firma nel modulo – parte riservata al Good Character – dopo aver verificato che l’Iscritto non ha ricevuto sanzioni disciplinari;
  • devono rilasciare il certificato di iscrizione all’Albo in lingua italiana.

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La traduzione delle dichiarazioni rimane un’incombenza del Professionista interessto.

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