La legge del 18 giugno 2009 n.69, all’art.32 ha disposto che: «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la diffusione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati», dinfatti il comma 5 dello stesso art.32 statuisce che a decorrere dall’1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, riconoscendo di fatto tale caratteristica solo alle affissioni online.
In particolare nell’albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di apposito regolamento dell’amministrazione.
Vengono inoltre esposti gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.
Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg. 15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.
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