Orario Lavoro

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Il 25 novembre 2015 sono entrate in vigore, anche in Italia, le Direttiva Europee 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, recepite dal Governo con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, pubblicato sulla G.U. n.87 del 14/04/2003.
Nella sostanza, la normativa disciplina l’orario normale di lavoro, le ferie, il riposo, il lavoro straordinario, notturno, a turni, mobile e offshore.
Si auspica che, in applicazione, dall’azione congiunta dei Legali Rappresenti degli Enti e dei Responsabili organizzativi interni il personale sanitario (nel nostro caso gli Infermieri) possa beneficiare di un orario di lavoro uniforme a quello degli altri paesi europei. In particolare si segnalano le seguenti novità:

  • la durata media dell’orario normale di lavoro che non deve superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
  • ogni lavoratore ha diritto nel corso delle 24 ore di un periodo minimo di risposo di 11 ore;
  • la pausa di lavoro è prevista qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore;
  • il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e comunque non deve superare le 48 ore settimanali di orario normale;
  • il lavoratore notturno, ovvero colui che lavora almeno 3 ore nel periodo notturno tra le ore 24 e le 5 di mattina, non deve lavorare più di 8 ore nell’arco delle 24 ore e deve avere una valutazione da parte delle strutture pubbliche competenti del suo stato di salute;
  • per ogni periodo di sette giorni il lavoratore deve beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, di regola la domenica, a cui si sommano le 11 di riposo giornaliero;
  • ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

Il testo è stato integrato e modificato dal D.lgs. 19 luglio 2004, n.213 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

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Appare opportuno evidenziare che l’eventuale danno creato dal dipendente nel mancato rispetto dell’orario di lavoro potrebbe non essere rispettato dall’Assicuratore ed essere ricondotto di conseguenza nella responsabilità del Datore di Lavoro e degli organizzatori del lavoro, nel nostro caso del Coordinatore e del Dirigente Infermieristico.

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