Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
(Sintesi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020)
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ‘; sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ;
- sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive d iogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento
dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza d ipubblico;
in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive,a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attivita’
motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre,
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire rispettare le misure igienico – sanitarie ;
- Sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, comprese le
Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e universita’ per anziani ,ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza ;
- Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate delle istituzioni scolastiche ;
- E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai sol icasi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Misure di informazione e prevenzione
- il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ;
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali ;
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Monitoraggio delle misure
- Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l’attivita’ sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a persone malate.