IMPORTANTE – OBBLIGO VACCINALE – DL 172/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 3/2022

Gentile Iscritto/a ,

il D.L. n. 172/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 3/2022, ha sostituito l’art. 4 del DL 44/2021 del 1/4/2021, attribuendo agli Ordini la funzione di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale.

Il D.L., convertito con modificazioni in L. 3/2022, stabilisce che:
Tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere che esercitino la professione, sono soggetti all’obbligo vaccinale.

Il D.L. n. 172/2021, convertito con modificazioni in L. 3/2022, conferma l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in vigore per le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari e stabilisce che dal 15 dicembre 2021 tale obbligo si intende adempiuto con la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

Alla luce delle attuali indicazioni ministeriali, il professionista per il quale siano trascorsi almeno 120 giorni (sito web del Ministero della Salute) dal completamento del ciclo vaccinale primario ha l’obbligo di sottoporsi a dose di richiamo, anche se è ancora munito di un Green pass in corso di validità.pp

L’obbligo vaccinale così formulato costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della professione.

In assenza della terza dose o booster, risulterà inottemperante e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dell’Ordine. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo sarà disposto il provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e conseguente sospensione dall’esercizio della professione.

L’Ordine verificherà in modo automatizzato, per il tramite della Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, avvalendosi del sistema della Piattaforma Nazionale DGC, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo normativa.

Gli iscritti NON DOVRANNO INVIARE NULLA fino a verifica ed eventuale apposita comunicazione PEC ufficiale da parte dell’Ordine.

Fasi del procedimento

  1. L’Ordine, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC), verifica l’elenco degli Infermieri e Infermieri Pediatrici che NON risultano in regola con l’obbligo vaccinale. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo;
  2. L’Ordine invita gli interessati tramite diffida a mezzo PEC a produrre, entro cinque giorni dalla consegna della richiesta (recapito nella casella PEC), la documentazione comprovante:
    – l’effettuazione della vaccinazione (completamento ciclo vaccinale primario o dose booster), attestata mediante certificato vaccinale;
    – l’omissione o il differimento della vaccinazione, attestato mediante certificato del proprio Medico curante di medicina generale o del Medico vaccinatore, prodotto nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute;
    – presentazione della richiesta di vaccinazione (appuntamento) da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento dell’invito. Tale richiesta può riguardare solo la seconda dose o la dose booster dal momento che il DL fa espresso riferimento al completamento del ciclo vaccinale primario.
    Nell’ipotesi in cui il sanitario produca la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita lo stesso, entro 3 giorni dalla somministrazione effettuata, a trasmettere la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In mancanza di tale comunicazione l’Ordine dovrà procedere comunque alla sospensione;
    – l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
  3. Decorsi i predetti termini, qualora l’Ordine professionale accerti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale – anche con riguardo alla dose di richiamo – con natura dichiarativa, non disciplinare, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro (se noto) e alla Procura della Repubblica territorialmente competente. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione avrà efficacia fino all’accertamento della avvenuta “comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro (se noto), del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo oppure dell’attestazione del proprio Medico curante di Medicina Generale o del Medico vaccinatore dell’esonero o differimento della vaccinazione, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Nel caso in cui l’infermiere sia un lavoratore dipendente deve fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro necessari allo scrivente Ordine per dare corso ai successivi adempimenti dell’Ordine, compreso l’indirizzo PEC . La mancata comunicazione dei dati relativi al datore di lavoro costituisce violazione di legge e illecito disciplinare.

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’Ordine l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.Pertanto è d’obbligo per il sanitario presentare la certificazione verde COVID-19 valida ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale in applicazione dell’art. 4 co. 6 – DL 172/2021, convertito con modificazioni in legge 3/2022.

Si evidenzia altresì che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’albo configura un illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) di rilevanza anche disciplinare.

Modalità di comunicazione da parte dell’Ordine
L’Ordine trasmette l’invito di cui al punto 2 esclusivamente tramite PEC. Ti invitiamo pertanto a verificare quotidianamente la presenza di eventuali messaggi. Ricordiamo che è possibile impostare un alert affinché si riceva un messaggio nella propria casella e-mail standard qualora pervenga una PEC o, se in possesso della PEC offerta gratuitamente dall’Ordine, installare l’app ARUBA sul proprio smartphone .
N.B. La mancata consultazione della casella PEC non esime dagli effetti giuridici e amministrativi dei messaggi consegnati, anche se non letti.

Modalità di comunicazione da parte degli Iscritti
Per inviare le comunicazioni in merito agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale, gli iscritti devono utilizzare esclusivamente il proprio indirizzo PEC, indirizzando la comunicazione esclusivamente all indirizzo dell’ordine di appartenenza disponibile sul sito istituzionale
Attenzione: Per facilitare la gestione documentale da parte della segreteria, invitiamo a NON TRASMETTERE preventivamente alcun tipo di documentazione (certificati vaccinali, esoneri, green pass, ecc.) di propria iniziativa, ma di provvedere solo ed esclusivamente a seguito all’eventuale ricevimento della diffida via PEC da parte dell’Ordine.
Si ricorda che, qualora si ometta di rispondere all’invito a produrre documentazione o si trasmettano documenti non previsti dalla predetta normativa, l’Ordine dovrà provvedere ex lege alla sospensione dall’esercizio professionale.

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