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L’art.53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, al primo comma, dispone che: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’art. 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’art. 1, commi 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 267, comma 1, 273, 274, 508, e 676 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, all’art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.
Pertanto ad oggi vi è assoluto divieto di cumulo per tutti pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno per alcune categorie ed in particolare per tutto il Comparto Sanità dove l’art. 53 rinvia a quanto disposto dall’art. 4, comma 7, della Legge 30.12.91,n.412 che sancisce: “Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso…”.
Quindi tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli del Comparto Sanità e, in specie, gli infermieri, non possono svolgere la doppia attività, né in proprio, né alle dipendenze di terzi.
Tuttavia qualora il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, o sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione datrice di lavoro, anche se assunto a tempo pieno, può esercitare un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. In entrambi i casi il presupposto comune per la liceità del cumulo di impieghi è l’assenza del conflitto d’interessi cui, nel secondo, si aggiunge anche lo obbligo di specifica autorizzazione dai competenti organi “secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.
Tutto quanto sopra non si applica ai dipendenti di aziende private in quanto non sono soggetti a tali vincoli, se non nella misura in cui il loro contratto preveda l’impossibilità per loro di svolgere l’attività anche altrove.
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